Ispettore centri revisione veicoli “Modulo B”

176 ore

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176

Descrizione corso

Corso di formazione per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – MODULO B – TEORICO – PRATICO

Scheda corso

da concordare

20%

0

MODULO B): - Possesso di Attestazione di frequenza e profitto relativa al corso di formazione per “Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214

Attestazione di Frequenza e . I candidati in possesso dell’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo B, possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

Verifica Finale

crediti non previsti

La formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – MODULO B – TEORICO – PRATICO è definita in coerenza all’Accordo in CSR del 17 aprile 2019 (Rep. Atti n. 65/CSR) ed è finalizzata al rilascio di un’attestazione di Frequenza e Profitto, quale titolo di accesso all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

Note COVID 19

a seguito della nota del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 4 – prot. DAR 0009357 A-4.37.2.13 del 09/06/2020 il ricorso alla modalità FAD E’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ SINCRONA, fino alla durata della situazione di emergenza relativa alla diffusione del Covid-19

Elenco Moduli (UF)

MODULO B1 – TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA

• Sistemi di frenatura • Sterzo • Campi visivi • Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici • Assi, ruote e pneumatici • Telaio e carrozzeria • Rumori ed emissioni • Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali • Sistemi IT di bordo

MODULO B2 – METODI DI PROVA MODULO

• Ispezioni visive sul veicolo • Valutazione delle carenze • Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo • Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE • Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.

B3 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

• Sistemi di gestione della qualità (norme ISO) • Ambiente e sicurezza nei centri di revisione • Centri di Controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio. • Centri di Controllo: Verifiche ispettive • Applicazioni IT relative ai controlli ed all’amministrazione

Parte Pratica

La parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un’officina attrezzata con apparecchiature di revisione, avrà una durata non superiore al quindici per cento del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2.

Ulteriori indicazioni

l presente standard formativo è definito in coerenza all’Accordo in CSR del 17 aprile 2019 (Rep. Atti n. 65/CSR), ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che prevede corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli elencati di seguito:

• Modulo A teorico di durata di centoventi ore;

• Modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore;

• Modulo C teorico-pratico di durata di cinquanta ore.

Certificazione finale

L’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo A è titolo di accesso alla frequenza del modulo B. I candidati in possesso dell’Attestazione di Frequenza e Profitto. relativa al modulo B, possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui sopra hanno titolo ad accedere alla frequenza del modulo C. I candidati in possesso dell’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo C possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative, presso il competente Organismo di Supervisione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

Aggiornamento obbligatorio

L’ispettore abilitato al fine di mantenere il titolo abilitativo, deve seguire nella vigenza della propria attività un corso di aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo in CSR del 17 aprile 2019. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l’Autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.
L’aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all’abilitazione posseduta dall’ispettore.

Al termine del corso di aggiornamento viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il 10% delle ore previste.

VALORE DELLE QUALIFICAZIONI E DELLE ATTESTAZIONI RILASCIATE dalla Regione Campania

Le Qualificazioni Regionali afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione hanno valore su tutto il territorio nazionale ed europeo, possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall’art. 14 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, o possono concorrere ai requisiti professionali per l’accesso alle attività di lavoro riservate, nelrispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti.

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